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Privacy Policies

Informativa ex art. 13 Regolamento UE n. 2016/679

Spett.le Cliente,

Desideriamo informarLa, nella Sua veste di “interessato” al trattamento dei dati, che il “Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione del rapporto in essere in

riferimento all’attività di ricerca e selezione del personale nonché delle attività di consulenza direzionale, marketing, risorse umane e della formazione.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato, cartaceo. Il trattamento

è svolto dal titolare, responsabile e/o dagli incaricati del trattamento.

3) Tipologia dei dati, conferimento e rifiuto

I dati utilizzati sono: personali, comuni, particolari, ex art 35 del regolamento e giudiziari e sono conferiti facoltativamente. Tuttavia tale conferimento è indispensabile e necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente punto 1).

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al presente punto 3) comporta tuttavia l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1).

4) Destinatari dei dati e comunicazioni

I dati personali possono venire a conoscenza e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1) a dipendenti, collaboratori esterni, candidati, altri soggetti operanti nel settore e tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

5) Diffusione dei dati e trasferimento all’estero

I dati personali non sono soggetti a diffusione, né verranno trasferiti presso un Paese terzo od Organizzazione internazionale.

6) Conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto da lei concluso e anche per un periodo successivo secondo i seguenti criteri:

  1. entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
  2. entro i termini stabiliti dalla normativa anche secondaria che impongono la conservazione dei dati (ad esempio dichiarazioni fiscali);
  3. entro il periodo necessario per proteggere i diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali controversie legate all’erogazione della prestazione. In ogni caso, il tempo massimo di conservazione dei dati viene stimato in 10 anni dalla cessazione del rapporto.

7)  Accesso, rettifica, cancellazione (diritto all’oblio), opposizione e portabilità dei dati

E’ Suo diritto chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica, la cancellazione o l’oblio degli stessi, o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento. È altresì Suo diritto chiedere la portabilità dei dati, ovvero ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento.

8)  Revoca del consenso

Qualora il trattamento, anche di dati particolari, si basi sul consenso [sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento], è Suo diritto revocare il consenso stesso in qualsiasi momento senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

9) Reclamo  

È Suo diritto proporre reclamo all’Autorità di controllo.

10) Profilazione  

La informiamo che nel trattamento dei Suoi dati non viene adottato alcun processo decisionale

automatizzato.

11) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Risorse Soluzione e Talenti, in sigla RISOLTA S.r.l.con sede in (47121) Forlì (FC), Via Tommaso Augustini, n. 12/A,

tel. 351/5500568, part. Iva 03313750402, e-mail: info@risolta.it

 Responsabile della protezione dei dati 
In valutazione.

12) Diritti dell’interessato

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi

degli artt. 15 e ss del Regolamento, da intendersi qui trascritti.

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smartworking

Smartworking: perchè questa scelta?

I motivi per orientarsi verso lo smartworking per una azienda come la nostra (ma non solo…) sono davvero tanti. Ci sono motivazioni meramente economiche, ovvero il buon senso che suggerisce di sotenere costi per la fruizione di strutture in corretta proporzione al loro utilizzo. Ci sono anche motivazioni di natura commerciale e marketing. ovvero la reale possibilità di “essere” dove davvero serve. Ma queste sono valutazioni sullo smartworking che riguardano solo la nostra peculiare situazione, quindi pensiamo sia interessante approfittare del palcoscenico del web per riprendere alcuni concetti a più ampio respiro che fanno parte del grande portafoglio di soluzioni che Risolta mette a disposizione dei clienti.

Smartworkng: gli obiettivi

Smartworking per conciliare

Il ricorso allo smartworking permette, con una revisione del concetto di organizzazione aziendale, di conciliare le esigenze individuali del lavoratore e del collaboratore con le attese, in termini di risultati, dell’azienda. La declinazione del concetto è molto più semplice della sua applicabilità effettiva, questo è vero; ma i risultati che si ottengono superando il concetto rigido di “costo orario” sono sorprendenti. Il punto chiave è la complementarietà.

Smartworking per innovare

In realtà è l’innovazione tecnologica che porta allo smartworking, altrimenti parleremo di lavoro a cottimo (cosa che peraltro si configura in numerosi casi di smartworking millantato). Di fatto non c’è nessuna differenza fra un personal computer su una scrivania in un open space aziendale ed uno analogo nel salotto di casa: quindi se il tipo di mansioni richieste sono tali da poter essere remotizzate mantenendo le iterazioni necessarie fra i diversi attori allora lo smartworking si può fare.’

Smartworking per competere

Lo smartworking porta due risultati immediati: libera risorse in termini di costi fissi, spazi, tempo e porta ad un percepibile incremento della produttività sia individuale che come qualità complessiva del prodotto servizio erogato. Tutto questo si ripercuote sui margini che possono essere incrementati come percentuale o come valore assoluto grazie alla maggiore competitività ottenuta.

Smartworking: il modello organizzativo

Lo smartworking richiede alcune revisioni al modello di organizzazione del lavoro. Le revisioni riguardano essenzialmente questi tre elementi:

  1. Risorse umane. È indispensabile un nuovo approccio da parte del personale che deve essere pronto a rivedere il proprio ruolo in un’ottica di flessibilità, produttività e deve essere disponibile a creare maggiori sinergie con il management.
  2. Tecnologia. Perchè funzioni servono modalità di lavoro “agili”, quindi tecnologicamente adeguate in modo da garantire l’accesso ai dati aziendali da remoto, consentendo forme di lavoro più efficienti e altamente personalizzate.
  3. Monitoraggio costante. Occorre vincere le rispettive diffidenze introducendo un sistema di.analisi dei risultati del lavoro per valutare l’efficienza del personale a seguito dell’introduzione del nuovo modello organizzativo del lavoro.

Smartworking: il quadro normativo

Il quadro normativo non è staato ancora ben definito e, come spesso accade, si attende l’attuazione di una legge organica e sistematica che disciplini tale istituto, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, attualmente, è affidata alla normativa dei congedi genitoriali tramite l’applicazione delle disposizioni del D.lgs. 151/2001; mentre la flessibilità oraria viene spesso identificata con il solo part-time, oppure, con la banca ora in alcuni settori. In Italia, l’approccio prevalente è quello di considerare il telelavoro come un ausilio per personale che necessita di specifiche attenzioni (come dimostrano le sperimentazioni avviate dalle Pubbliche Amministrazioni), in realtà l’Accordo Interconfederale non prevede limitazioni. Infatti, l’elemento fondamentale per l’adozione di misure di telelavoro rimane la volontarietà del datore di lavoro e del dipendente. Nasce, pertanto, dall’iniziativa delle parti la scelta di optare per il telelavoro, la quale può manifestarsi sia al momento dell’assunzione che successivamente. L’Accordo definisce anche ulteriori aspetti, oltre il principio di volontarietà:

  • ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiaramente definita prima dell’inizio del telelavoro
  • il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici necessari allo svolgimento della prestazione lavorativo, salvo che il dipendente non utilizzi mezzi propri
  • la responsabilità della fornitura, installazione e manutenzione degli strumenti necessari spetta generalmente al datore di lavoro. Mentre è obbligo del telelavoratore utilizzarli in modo lecito ed averne cura
  • il datore di lavoro provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi alla comunicazione, quando la prestazione è continuativamente svolta tramite telelavoro
  • il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, deve pertanto informare il telelavoratore delle politiche aziendali in materia, in particolare in ordine all’esposizione al video. Il telelavoratore è tenuto ad applica correttamente le direttive aziendali al riguardo.

Smartworking ed incentivi

Smartworking: gli incentivi nella Legge di Stabilità 2016

La Legge n.208/2015 ha previsto un particolare regime fiscale di vantaggio per le imprese che erogano premi di produttività in forza a contratti aziendali o territoriali, stipulati secondo le disposizioni dell’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015. Sui premi aziendali legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, sarà applicata un’imposta sostitutiva – dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali- pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro. Tale limite sarà elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in maniera paritetica.


Se siete interessati ad avviare progetti, anche sperimentali, di smartworking nella vostra azienda potete avvalervi della nostra consulenza Chiedi più informazioni

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Cose che dovresti sapere

candidati: cose da sapere

Siete determinati a cercare il vostro primo lavoro o a cambiare la vostra posizione lavorativa che non vi sta dando le soddisfazione che vi aspettavate?
Avete mandato un sacco di curriculum ma non vi chiamano al colloquio?

Siete in crisi di identità  e dubitate di voi?
Non è detto che sia così. Già è difficile trasferire le vostre capacità , attitudini e potenziale durante un colloquio, figurarsi con un curriculum.

Qui vogliamo darvi una serie di suggerimenti utili per approcciare al meglio la ricerca e selezione del personale.


Prima di tutto, perchè  mandare il curriculum

Primo punto importante: si può mandare un curriculum in risposta ad un’inserzione oppure come candidatura spontanea. C’è  una sostanziale differenza.

D. Mando il CV a prescindere, mi interessa solo la sede di lavoro.

R. Non fatelo. Mai. Leggete attentamente gli annunci, specie adesso che pubblicando prevalentemente sul web non si  è costretti ai limiti di spazio che i quotidiani impongono e gli annunci sono di solito più chiari. Se non c’entrate nulla con quello che è richiesto non mandate il curriculum in risposta all’annuncio, al limite prendete nota dell’indirizzo e mandatelo come candidatura spontanea. Se avete almeno il 50% di quanto richiesto e le basi per acquisire in fretta il restante mandate ma precisatelo nella lettera di accompagnamento.

D. Mando un curriculum standard sempre uguale?

R. No, Evidenziate e dettagliate le parti che sono attinenti alla richiesta, altrimenti perdete possibilità .


Lettera di Accompagnamento

D. Serve mettere la lettera di accompagnamento?

R. Sì, serve sempre e non è vero che non la legge nessuno. Viene trascurata se è inutile e banale, ma se è sensata valorizza il vostro CV e aiuta il selezionatore per le opportunità  successive.

D. Cosa devo scrivere nella lettera?

R. Evidenziate ciò che è importante, quello che sapete fare bene. Ma anche quello che vorreste fare e quelli che sono i vostri vincoli (tempo, distanza, tipo di lavoro). Evitate di sbilanciarvi in autovalutazioni entusiastiche su competenze ‘trasversali tipo: sono un leader nato, adoro lavorare in squadra, sono una persona solare,..ecc… 

D. Se non ho niente da dire lascio non la metto?

R. No, va sempre messo qualcosa, è una questione di educazione, di cura e di rispetto. Bastano anche due righe formali in cui si dice che si allega il CV per future esigenze/selezioni compatibili con il vostro percorso professionale. Se non si mette nulla, chi sta dall’altra parte interpreterà  che: 1. state facendo un invio massificato; 2. non prestate attenzione e cura in ciò che fate, 3. non ve ne frega più di tanto. Prendetevi 3 minuti e scrivete qualcosa di sensato. 

D. Errori comuni?

R. Sono i figli di quanto detto in precedenza. Se fate invii multipli o massivi, abbiate cura di gestire non solo i campi della stampa unione (chi non sa cosa sono, non ha il problema, ma chi li usa sa cosa vogliamo dire…) ma anche il contenuto. Lo stesso dicasi per chi copia-incolla a ripetizione. Se siete dei tecnici e scrivete ad una società  di ricerca e selezione, evitate di scrivere “mando il mio CV per entrare a far parte della vostra struttura produttiva” e cose simili. Se il vostro profilo è¨ perfetto per la selezione queste cose non incidono, ma se siete nella media e fate questi svarioni il punteggio di partenza si abbassa.   


II Curriculum

D. Il Formato Europeo del Curriculum va bene?.

R. A noi non piace molto. Porta ad essere sintetici in alcune cose e prolissi in altre. Inoltre porta ad una omogenizzazione dei candidati. 

D. Ma come deve essere un buon curriculum?

R. Chiaro, ordinato e lineare. Parte anagrafica completa di tutti i riferimenti, poi parte scolastica con titoli e voti. (il titolo della tesi è sempre interessante), Quindi le esperienze professionali con indicato il periodo esatto ed in ordine temporale a partire dalla più recente. Chiudete poi con le competenze specifiche: lingue straniere, conoscenze informatiche e la formazione complementare.

D. Mi dicono che un curriculum efficace deve stare entro una pagina o al massimo due?

R. Se siete neo laureati/neo diplomati sicuramente è vero, se avete 15 di carriera alle spalle forse ci state stretti. Strutturatelo in modo ordinato e partite con i dati di base, poi arricchitelo come e dove serve. In tutti i casi i curriculum con 15 pagine che raccontano degli esami sostenuti e delle gite scolastiche sono da evitare. Come è da evitare il citare “Licenza Elementare” e “Licenza Media” nella parte degli studi (salvo che non si sia chiuso con la scuola dell’obbligo).

D. Mando sempre la foto, serve?

R. A noi no. E penso serva a pochi. Non ci sono motivi seri per fare valutazioni sulla base di una foto allegata. Non è opportuno stuzzicare leve psicologiche mettendo foto durante feste o eventi per dare l’idea di grande socialità . Non serve. evitate. 

D. Come faccio a capire a chi sto mandando il curriculum?

R. La legge parla chiaro. Se l’annuncio viene da un agenzia per il lavoro devono sempre essere indicati gli estremi dell’autorizzazione ministeriale (occhio alla sigla, nel numero di autorizzazione ci sono anche delle lettere che identificano l’attività del soggetto: RS sta per ricerca e selezione, SG per somministrazione generalista- leggi Interinale e così via). Se invece l’annuncio è di un’azienda deve, sempre per legge essere chiara ed identificabile. Se non lo è (con le classiche caselle mail selezionedelmese@libero.it) l’editore è tenuto a darvi i riferimenti pena pesanti sanzioni. 

D. Non metto mai i nomi delle aziende nel curriculum, faccio bene?

R. A nostro avviso fate male. Il paradosso è  che per aver tutelata la privacy, anzi per evitare il rischio che il vostro CV finisca sotto lo sguardo del vostro datore di lavoro rischiate proprio questo. Oggi molte società  fanno il cosidetto push massivo dei curriculum, e a volte non sempre viene colloquiato il candidato, quindi il rischio è tangibile. Inoltre rischiate di perdere tempo: se la vostra ex azienda sta cercando uno come voi, è ovvio che voi andate molto bene secondo il CV, ma poi quando fate il colloquio e salta fuori che avete da poco lasciato (e magari neanche troppo bene) quell’azienda, il selezionatore alzerà  le braccia e “sarà per la prossima volta.”


Vedi anche la sezione dedicata al colloquio di selezione.